Devastazione e saccheggio

di , 17 giugno 2012 12:58

Quel che resta del regime fascista: il reato di devastazione e saccheggio

L’art. 285 del codice penale, “Devastazione, saccheggio e strage”, inserito nel libro II, al titolo I,
Dei delitti contro la personalità dello Stato dispone :“Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo”. Introdotto con il cosiddetto codice Rocco (dal cognome dell’allora ministro della giustizia) del 1930, l’art. 285 c.p. in origine prevedeva la pena di morte, oggi si punisce con l’ergastolo, dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. L’art. 419 del codice penale, “Devastazione e saccheggio” è invece inserito nel libro II, al titolo V, Dei delitti contro l’ordine pubblico e dispone : “Chiunque fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”.
Nel 285 cp ad essere protetta è la personalità dello Stato, mentre nel 419 è l’ordine pubblico.
Mentre il 285 cp è ascrivibile ai reati di pericolo, il 419 non rientra in questa categoria, perciò non è sufficiente che si compiano atti diretti a portare, ipoteticamente, alla devastazione e al saccheggio ma la devastazione e il saccheggio devono essere integrati in tutti i loro elementi (altrimenti si potrà
configurare al più un delitto tentato ex art. 56 c.p.). Il problema sta proprio nel definire in che cosa consista, in termini sia qualitativi che quantitativi, la
devastazione e e del saccheggio. Su questo il legislatore (fascista) è stato quanto mai vago. Come ricorda l’avvocato Francesca Poggi nel suo blog (www.francescapoggi.com), nel lasciare aperte all’interprete le possibilità di definire quali siano gli atti che possono rimandare al reato; nel non definire concretamente cosa distingua, per esempio, il semplice danneggiamento e la più ampia categoria di “devastazione”. Se la gravità sia determinata dalla quantità di beni danneggiati, dalle modalità con cui li si danneggia o dalla natura dei luoghi in cui si compiono.
Così, rispetto all’art. 419 c.p., la giurisprudenza ha precisato che nell’espressione ‘fatti di devastazione’,«la parola ‘fatti’ sta ad indicare le diverse possibili modalità dell’azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, ecc.) e la parola ‘devastazione’ – assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale – il danneggiamento complessivo vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili, che costituisce il risultato dell’azione» (Cass. pen, sez. I, 73/124140).
In questo modo, la Cassazione ha ribadito e sottolineato il più grosso problema che nasce dal reato devastazione e saccheggio, il fatto che la fattispecie non è precisa ma si tratta di una somma di condotte, ciascuna delle quali, se presa singolarmente, sarebbe punita in modo meno grave da altre norme penali (il danneggiamento dall’art. 635 c.p., l’incendio dagli artt. 423 e 424 c.p., l’esplosione dall’art. 703 c.p., ecc.). Tutte le condotte sono sono unificate solo per il fatto di essere riconducibili al “significato tradizionale” non meglio precisato o precisabile del termine ‘devastazione’.
I giudici, di volta in volta, infatti, hanno potuto e dovuto riempire di significato un reato che presenta degli evidenti profili di incostituzionalità. Primo perché le condotte punibili non sono chiaramente identificata, come abbiamo già detto (e qui si violerebbe perciò l’art 25 della Costituzione); secondo perché non è identificabile il soggetto che può compiere effettivamente atti di devastazione. Ossia, come è possibile che una unica persona possa compiere, contemporaneamente, atti di danneggiamento tanto gravi da farli rientrare nel’art 419? Ecco che allora è necessaria la partecipazione di più soggetti, cosa non prevista dal codice ma intesa in questo senso dalla giurisprudenza.

Il reato è stato infatti rispolverato per la prima volta con gli scontri negli stadi. Lì si qualificava uno spazio ben definito e una pluralità di soggetti animati dallo stesso fine. Sì è progressivamente trasformato, così, in un reato associativo pur non essendolo. Così, la giurisprudenza ha precisato che «la differenza tra i reati di furto e saccheggio, dal punto di vista materiale ed a parte le differenze qualitative, si fonda solo su due elementi (pluralità degli agenti e molteplicità indiscriminata degli impossessamenti)» (Cass. sez. un. 60/098430).
In questo modo la giurisprudenza ha riconosciuto non solo la possibilità di concorre moralmente in un reato associativo, ma ritiene ravvisabile un tale concorso anche qualora il colpevole si limiti ad essere presente sul luogo e nel tempo in cui viene compiuto l’atto illecito, atteso che la semplice compresenza rafforza la determinazione criminosa degli autori materiali. Un simile orientamento, se risulta giustificato rispetto ad alcune fattispecie criminose (come, ad esempio, la violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.), sembra condurre a conseguenze assurde in una situazione come quella degli scontri di via Tolemaide, durante il G8 di Genova 2001.
Insomma, ci troviamo di fronte ad una disposizione approvata durante il regime autoritatio, disposto a sacrificare le garanzie individuali per il mantenimento dell’ordine dittatoriale. In più occasioni, i profili di incostituzionalità sono stati sollevati ed essi dovrebbero suggerirne l’abrogazione, un’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale o, per lo meno, una sua cauta applicazione. E infatti in epoca repubblicana si sono registrate rare condanne per Devastazione e saccheggio: il caso di una sommossa di detenuti (Cass. pen., sez. I, sen. 73/124141), l’esplosione di un ordigno ad alto potenziale (Cass. pen., sez. I, sen. 83/159809). In tempi più recenti se ne sono avute applicazioni per gli scontri tra tifosi e polizia e ancora più recentemente per le rivolte dentro ai Cie e per il processo ai manifestanti dell’11 marzo 2006 a Milano.
Fatti anche molto diversi tra loro, in cui il reato sembra essere richiamato ogni qualvolta ci sono episodi riguardano l’ordine pubblico, a prescindere dalle motivazioni per cui questi accadono. Sembra essere lo strumento perfetto da applicare in ogni occasione ma riteniamo sia pericoloso lasciare agli interpreti il compito di decidere in che modo applicare il reato.

La storia dei reati di devastazione e saccheggio

Hanno scritto sui reati:

Miguel Gotor sui reati

Livio Pepino – La piazza nemica

Per maggiori informazioni sui processi:
www.supportolegale.org
www.processig8.org

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6 commenti per “Devastazione e saccheggio”

  1. Cristina Correani scrive:

    In questo paese, e la sentenza del G8 dopo quella per Federico Aldrovandi lo conferma, i reati contro la persona sono puniti in maniera infinitamente minore di quelli contro la proprietà.

    Specialmente se a commetterli sono uomini e donne in divisa.

    Se proprio si vuole riformare la giustizia si potrebbe iniziare da qui: anche lo stupro era considerato e giudicato un reato contro la morale, c’è voluta la strage del Circeo per commutarlo in reato contro la persona, quante altre stragi degl’innocenti ci vorranno affinché una vetrina spaccata e una macchina bruciata valgano meno di una vita umana?

    • Valter Varesco scrive:

      Purtroppo fino a quando non verranno mandati fuori dal parlamento la maggior parte di questi politici credo ci sia poco da sperare. Oggi ancora più del 2001 la loro intenzione è solo quella di reprimere , cosa che si vede ad ogni manifestazione . Mandano subito ed in ogni caso i reparti antisommossa che regolarmente danno la carica ben felici di farlo. Io sono dell’oppinione che ogni volta che uno viene manganellato deve non solo richiedere il risarcimento danni ma anche la condanna penale di chi ha commesso quel reato …. perchè se io sono disarmato tu non mi puoi colpire solo perchè sei un poliziotto . Le forse dell’ordine hanno il compito di proteggere ed eventualmente assistere la popolazione e non di violentarla

  2. [...] dello Stato: e torneremo fra un attimo su questo punto. Le argomentazioni che i sostenitori di 10×100 portano a sostegno del loro movimento (assolutamente legittimo, s’intenda) di pressione per [...]

  3. [...] dello Stato: e torneremo fra un attimo su questo punto. Le argomentazioni che i sostenitori di 10×100 portano a sostegno del loro movimento (assolutamente legittimo, s’intenda) di pressione per [...]

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