Condanna per Vincenzo Canterini
Roma – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, a carico dell’ex dirigente della polizia Vincenzo Canterini e del Viminale, a risarcire quattro avvocati che al G8 di Genova del 2001, nonostante indossassero la casacca gialla degli osservatori appartenenti all’Associazione Giuristi Democratici, senza motivo furono spruzzati con ga surticante da Canterini, allora comandante del Settimo nucleo sperimentale antisommossa del Primo reparto mobile di Roma.
L’entità del risarcimento - scrive la Suprema Corte nella sentenza 46787 depositata oggi e relativa all’udienza svoltasi lo scorso 14 giugno – sarà quantificata in sede civile. Ha diritto a un risarcimento anche l’Associazione Giuristi Democratici alla quale era iscritto Marco Vano, una delle vittime - con Gianluca Vitale, Nicola Leori e Martino Schiavetti - della violenza di Canterini. Il verdetto della Cassazione ha rilevanza ai soli fini risarcitori perché è intervenuta, in appello, la prescrizione dei reati contestati a Canterini, condannato in via definitiva anche nel processo per le violenze alla scuola Diaz.
In primo grado, l’ex poliziotto era stato condannato dal Tribunale di Genova solo per violenza privata e non per lesioni ed erano stati negati i risarcimenti. La Corte di Appello, invece, il 13 gennaio del 2012, con un verdetto che la Cassazione definisce di «maggiore consequenzialità logica», lo aveva ritenuto colpevole di entrambe i reati e lo aveva condannato al risarcimento insieme al Ministero.
Senza successo, l’ex capo della celere della capitale e il Viminale hanno protestato sostenendo che l’uso dello spray era giustificato. «Dalle testimonianze e da un filmato realizzato da un teste – ha replicato la Suprema Corte - non si è tratta la prova che vi fossero esigenze di pubblica sicurezza atte a giustificare l’imposizione dello sgombero dalla piazza dei pochi avvocati presenti in funzione di osservatori e riconoscibili dall’apposita casacca gialla».
Inoltre, Canterini – prosegue la Cassazione – «quando pure avesse ricevuto un ordine in tal senso, non sarebbe stato per ciò solo legittimato a ricorrere all’uso di un’arma (tale essendo l’aggressivo chimico utilizzato) immediatamente dopo aver intimato lo sgombero, come rilevabile dal filmato, ma avrebbe dovuto lasciare agli intimati il tempo di allontanarsi e, solo in caso di inottemperanza, avrebbe potuto ricorrere alla coercizione».
Infine, «non si vede come possa il Canterini sostenere di aver ignorato quali effetti producesse l’irrorazione del gas, pur ammettendo che il suo uso era stato illustrato in un apposito corso indetto dalla Polizia di Stato e che i relativi effetti erano stati testati nel corso degli addestramenti».